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PRODUZIONI VEGETALI
Le assicurazioni agevolate tutelano le produzioni vegetali dagli eventi climatici avversi, suddividendo le campagne in base alla stagionalità delle colture.
Si può usufruire di un contributo pubblico fino al 70% massimo della spesa ammessa del premio assicurativo, calcolato su un parametro ministeriale.
Tale parametro viene ricavato dalla media delle teriffe assicurative per Comune/Prodotto/Combinazioni di Garanzia utilizzate nell'arco della campagna interessata.
La copertura è valida fino alla raccolta del prodotto, con una "soglia di danno" pari al 30%.
Si precisa che al momento la Regione Sardegna non interviene per le polizze con soglia di danno 20%, ma solo per quelle con soglia 30%, con un contributo fino al 70%.
Per visionare i decreti ministeriali andare nella sezione “Normative”
Il Fondo AgriCat opera a copertura dei rischi catastrofali (alluvione, siccità, gelo-brina)
Ai fini della copertura dei rischi di cui alla sezione I sull’intero territorio nazionale, si considerano assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo le colture vegetali presenti nell’allegato 1, punto 1.1 del PGRA 2026.
Il Fondo copre esclusivamente perdite di produzione determinate dagli eventi catastrofali che superino la soglia minima del 20% della produzione media annua dell'agricoltore, calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata; la produzione media annua è identificata in termini monetari (valore).
Il Fondo eroga compensazioni finanziarie agli agricoltori che:
-sono beneficiari di pagamenti diretti;
-si qualificano come agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 4, par. 5 del Reg. UE n. 2021/2115 e del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;
-sono titolari del "Fascicolo Aziendale" nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo.
Il Fondo opera, nei limiti della relativa disponibilità finanziaria, con le seguenti condizioni:
- Franchigia: 20%;
- Limite di indennizzo (lordo franchigia): 55%.
Nei casi di copertura in abbinamento a polizze assicurative agevolate che operano con franchigia inferiore al 55%, il Fondo opera nei limiti della relativa disponibilità finanziaria, con le seguenti condizioni:
- Franchigia: determinata in funzione del limite di indennizzo, al fine di garantire un livello di compensazione di almeno 30 punti percentuali;
- Limite di indennizzo (lordo franchigia): pari alla franchigia della polizza.
- Agricat opera solo per i danni di quantità
Denuncia di sinistro
La denuncia di sinistro è presentata dagli agricoltori tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN, secondo le tempistiche e con le modalità operative stabilite nel Regolamento del Fondo e nelle relative circolari pubblicate nell’apposita sezione del sito istituzionale del Fondo e sul sito del MASAF.
Al fine del riconoscimento formale del verificarsi di un evento catastrofale, il Fondo individua le aree colpite sulla base delle mappe elaborate attraverso gli indicatori agrometeorologici distinti per avversità stabiliti nel Regolamento del Fondo.
La produzione media annua dell’agricoltore è determinata tramite l’utilizzo di “Indici di valore” e costituisce la base per il calcolo delle compensazioni in caso di danni.
In presenza di una polizza assicurativa agevolata relativa ai rischi catastrofali, la produzione media annua è determinata ai sensi del PGRA,
Determinazione dell’indennizzo
La verifica dell’esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta tramite la procedura indicata nel PGRA nei casi di copertura del Fondo in abbinamento a polizze assicurative agevolate relative ai rischi catastrofali
Nei casi di copertura in carico solo al Fondo, la verifica dell’esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta al momento della raccolta su base areale, con riferimento a tutte le aziende agricole sinistrate ricadenti nelle aree colpite; la procedura di perizia campionaria e di quantificazione del danno areale è approvata nell’ambito del Regolamento del Fondo.
Il superamento della soglia minima di danno d l’indennizzo lordo in favore degli agricoltori partecipanti al Fondo è pari:
-al danno aziendale (per comune/prodotto) determinato in sede di perizia in presenza di polizze assicurative agevolate, o coperture mutualistiche, sui rischi catastrofali;-
-al prodotto fra il valore indice protetto e la quota di danno areale determinata ai sensi della procedura di cui alla precedente sezione II e per la superficie interessata in tutti gli altri casi.
Il Fondo non procede al calcolo dell’eventuale indennizzo in caso di denuncia di sinistro da parte di agricoltori assicurati con polizze agevolate relative ai rischi catastrofali, in caso di mancata trasmissione dei bollettini e dei risarcimenti della compagnia di assicurazione.
È aperta la Campagna Assicurativa 2025/26 - Produzioni Autunno-Inverno, con le compagnie che hanno aderito alle condizioni contrattuali.
Si evidenzia che i termini per sottoscrivere una copertura per le colture interessate sono scaduti il 31.10.2025.
Dalla data 11.03.2026. la Campagna Assicurativa 2026- Produzioni Primavera-Estate, è aperta con le compagnie che hanno aderito alle condizioni contrattuali.
con la possibilità di sottoscrivere una copertura per le colture interessate
Il termine massimo di accettazione dei certificati per le campagne 2026 è il seguente :
CAMPAGNA Strutture e Zootecnie 2026
- 31.10.2025 strutture.
- 31.10.2025 allevamenti
CAMPAGNA Primavera Estate 2026
a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 marzo;
b) per le colture permanenti entro il 30 aprile;
c) per le colture a ciclo primaverile e olivicoltura, entro il 30 giugno;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;
e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lett. d) del presente articolo), strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;
f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
ll termine ultimo delle coperture Campagna Assicurativa 2025 - Produzioni Autunno Inverno è il 15 Aprile 2026, salvo quanto indicato nelle Condizioni Speciali della polizza assicurativa.
Il termine ultimo delle coperture Campagna Assicurativa 2026 - Produzioni Primavera-Estate è il 30 novembre 2026, salvo quanto indicato nelle Condizioni Speciali della polizza assicurativa.
Il termine ultimo delle coperture Campagna Assicurativa 2026 - Produzioni Zootecniche e Strutture è il 31 Dicembre 2026, salvo quanto indicato nelle Condizioni Speciali della polizza assicurativa.
Le Compagnie convezionate sono le seguenti:
CAMPAGNA Autunno Inverno 2025 (attualmente in corso)
- Net Insurance (tramite il broker Green) garanzie pacchetti A, B e C ; prodotti : cerealicolo, foraggera, orticole, frutteti,- polizza con soglia 30 e soglia 20;
CAMPAGNA Zootecnia 2026 (attualmente in corso)
- Abbattimento Forzoso e Mancato Reddito per epizoozie, Smaltimento Carcasse Animali.
CAMPAGNA Strutture 2026 (attualmente in corso)
- Gartenbau-Versicherung VVaG Prodotti: Serre, Tunnel fissi, Ombrari per le garanzie Grandine, Tromba d’aria, Eccesso di neve, Vento forte, Uragano, Fulmine, Eccesso di pioggia e VH Italia per MPIANTI DI PRODUZIONE ARBOREE E ARBUSTIVE-RETI ANTIGRANDINE E ANTIACQUA
CAMPAGNA Primavera Estate 2026 (attualmente in corso)
- Net Insurance (tramite il broker Green) e CATTOLICA/GENERALI Assicurazioni - garanzie pacchetti A, B e C ; prodotti : cerealicolo, foraggera, orticole, frutteti, vigneti - polizza con soglia 30 e soglia 20;
STANDARD VALUE PRODUZIONI VEGETALI 2024
Dal 2021 NON ESISTONO DERCRETI PREZZI PER LE PRODUZIONI VEGETALI, ma si applica lo Standard Value, ovvero si concorda, con l'assicurato, il valore medio che il prodotto può rendere, tenendo conto dei valori medi per la regione/provincia interessata.
Il superamento di tali importi non verrà ammesso, neppure se giustificato dalla documentazione dimostrante l'effettiva resa.
Unico modo per sopperire a tale problematica è l'integrazione della parte eccedente con una certificato non agevolato.
Si riporta di seguito quanto dettato dall’’art. 7 del PGRA24 (Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili) ai commi:
1.Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali, agli allevamenti e alle produzioni animali di cui rispettivamente all’articolo 3 e all’articolo 5, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento carcasse, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assicurabile.
2.Il valore della produzione media annua deve essere dichiarato dall’imprenditore agricolo nel fascicolo aziendale ed è verificato tramite l’utilizzo di “Standard Value” (SV), di cui all’allegato 4. Lo Standard Value rappresenta il massimo valore ammissibile della produzione media annua.
All’atto della sottoscrizione della polizza l’assicuratore è tenuto a verificare che il valore della produzione proposto non si discosti dal valore della produzione realmente ottenibile. All’avvenimento di un sinistro il valore della produzione dichiarato in polizza, diventa oggetto di specifica verifica da parte dei periti incaricati dall’assicuratore di stimare il danno.
[...omissis...] si rammenta che, come previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e dal PGRA 2021, è possibile ammettere alla contribuzione pubblica esclusivamente valori assicurati inferiori o uguali al valore della produzione storica dell’agricoltore, inteso come prodotto tra resa e prezzo, ottenuto quale media del valore della produzione dell’agricoltore degli ultimi tre anni o degli ultimi cinque anni, escludendo le annualità con il valore, rispettivamente, più alto e più basso."
Si evidenzia che lo S.V. è in fase di consultazionealle Regioni e Provincie Autonome, sarà calcolato con il medesimo criterio del 2024 con una riduzione del 20%.
GARANZIE ASSICURABILI:
Avversità catastrofali
ALLUVIONE: calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
SICCITA’: condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent’anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.
GELO E BRINA:
- GELO: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d’aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- BRINA: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
Avversità di frequenza
ECCESSO DI NEVE: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
ECCESSO DI PIOGGIA: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabil
VENTI FORTI: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe
Avversità accessorie
COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE, SBALZI TERMICI:
- COLPO DI SOLE: incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- VENTO CALDO (Scirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30°C che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- ONDATA DI CALORE:periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.
- SBALZI TERMICI: variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
PACCHETTI DI GARANZIA
Contributo AGEA 70%
a - avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie;
b - avversità catastrofali e almeno 1 delle avversità di frequenza e, eventualmente,le avversità accessorie;
c - polizze che coprono una o più delle avversità di frequenza e, eventualmente, le avversità accessorie;
d - avversità catastrofali;
e - polizze index-based.
f -“polizze semplificate”: polizze di cui alle lettere a), b), c) e d) con valori assicurati determinati tramite i valori indice di cui al Fondo AgriCat, a copertura solo della mancata resa quantitativa e, ad esclusione delle polizze di cui alla lettera c), con franchigia per i rischi catastrofali almeno pari al limite di indennizzo del Fondo stesso.
Per gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti, le polizze di cui alla sezione I, lettere a), b), d) e, se del caso, e) per le avversità catastrofali operano integrando la copertura del Fondo AgriCat, fino a concorrenza del valore della produzione media annua aziendale. Per i rischi catastrofali è ammessa una franchigia inferiore al 55%, ma non al di sotto del 40%; in ogni caso il limite di indennizzo deve essere almeno pari all’80% (lordo franchigia). Tali condizioni non si applicano alle coperture diverse da quelle catastrofali.
PRODUZIONI VEGETALI SARDEGNA ( aggiornato 2022 - scarica formato pdf e xls)
(*) LEGENDA 2022: colonna DATA (cfr. art. 12 dell’Avviso pubblico)
1a: 31 maggio - colture a ciclo autunno primaverile
1b: 10 giugno - colture permanenti
2: 30 giugno - colture a ciclo primaverile /olivicoltura
3: 15 luglio - colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante
arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle
4a: 31 ottobre - colture vivaistiche
4b: 31 ottobre - colture a ciclo autunno-invernale
5: entro la scadenza successiva - piante a semina/trapianto differite
PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI (ALLEGATO 1 del PGRA 2024)









