Statuto e Regolamento Interno - Condifesa Oristano

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STATUTO E REGOLAMENTO
STATUTO E REGOLAMENTO CONDIFESA ORISTANO
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TITOLO I
Costituzione - Sede - Durata - Scopi

 
ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE E SEDE
 
E' costituito un Consorzio di produttori agricoli con la denominazione "CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE NELLA PROVINCIA DI ORISTANO", in breve "Condifesa Oristano", con sede in Oristano (di seguito anche "Consorzio").
 
L'Associazione, avente personalità giuridica quale consorzio di difesa ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, è riconosciuta ed autorizzata allo svolgimento dell'attività dalla Regione Sardegna con apposito provvedimento ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. n. 102/2004.
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ARTICOLO 2
DURATA
 
La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2040 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea.
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ARTICOLO 3
SCOPO, ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONI
 
Il consorzio, ente non commerciale di tipo associativo ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e s.m.i., senza finalità lucrative, ha per scopo l'assistenza tecnica e organizzativa dei propri soci, intesa a promuovere il miglioramento e la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche e delle strutture aziendali, quali, ad esempio, quelle viticole, olivicole, frutticole orticole, foraggiere, cerealicole e zootecniche. Tale assistenza si potrà estrinsecare anche attraverso:
 
a) La costituzione di uno speciale ufficio tecnico;
 
b) L'espletamento di corsi professionali;
 
c) Lo studio di nuove varietà soprattutto nel campo della viticoltura, olivicoltura e ortofrutticoltura;
 
d) La sorveglianza dei vivai;
 
e) La difesa attiva e passiva, anche mediante l'istituzione di fondi mutualistici, delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi derivanti alle colture, alle strutture aziendali ed alle scorte dalle avversità e calamità atmosferiche, dalle fitopatie e dalle malattie infettive del bestiame, quali, a titolo esemplificativo, le infezioni epizootiche, come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché le attività ad essa connesse, contemplate da altri provvedimenti regionali e/o provinciali in materia;
 
f) L'organizzazione e la vigilanza sulle operazioni di difesa fitosanitaria nonché l'esecuzione diretta dei trattamenti per conto dei soci;
 
g) La partecipazione a programmi di valorizzazione dei prodotti di cui al comma 1;
 
h) L'esecuzione di ogni altra attività conforme alle norme vigenti e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed applicabile, ed in diretta attuazione delle norme statuarie.
 
Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; potrà inoltre effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
 
Il Consorzio può compiere operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dei fini istituzionali, con espressa esclusione di tutte quelle attività che sono caratterizzate da una riserva di legge.
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TITOLO II
Soci

ARTICOLO 4
SOCI
 
Il numero dei soci è illimitato.
 
Hanno diritto all'ammissione a soci le persone fisiche e giuridiche, come individuate dall'art. 2135 del codice civile, proprietarie, affittuarie, usufruttuarie e beneficiarie enfiteutiche di terreni ricadenti nel territorio nazionale.
 
Possono altresì essere soci: enti, società, associazioni e consorzi che abbiano scopi ed esercitino attività non in contrasto con il presente statuto.
 
Non possono essere Consorziati gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio.
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ARTICOLO 5

 
DOMANDA DI AMMISSIONE
 
L'aspirante Socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, precisando:
 
a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, partita IVA e numero del Registro Imprese del richiedente;
 
b) Ubicazione ed estensione del podere o dei poderi e titoli in virtù dei quali essi fondi sono condotti;
 
c) Estensione delle varie colture e produzioni normali ottenibili. Se l'istanza è proposta da persona giuridica, deve, altresì, indicare:
 
d) La ragione sociale e la sede;
 
e) La qualifica della persona che sottoscrive l'istanza;
 
f) Il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento della stessa.
 
Con la domanda, l'aspirante socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi:
 
1. L'impegno al versamento della quota di ammissione determinata di anno in anno dall'Assemblea per un importo non inferiore a euro venticinque;
 
2. L'impegno al versamento della quota annua a norma dell'art. 12, lettera b);
 
3. L'impegno ad osservare le norme del presente statuto e del regolamento di cui all'art. 11.
 
4. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

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ARTICOLO 6

 
AMMISSIONE
 
Il Consiglio di Amministrazione notifica all'aspirante socio la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di trenta giorni; decorso lo stesso termine, senza che il Consiglio di Amministrazione si sia pronunciato, la domanda si intende accolta.

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ARTICOLO 7

 
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DEI SOCI
 
Il nuovo socio è tenuto a versare i seguenti contributi:
 
a) l'importo della quota di ammissione una tantum, nella misura determinata dall'assemblea per un importo non inferiore a euro venticinque, entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 
b) qualora assicuri le produzioni, un contributo associativo annuale destinato alla copertura assicurativa e alle spese di funzionamento del Consorzio, determinato dal consiglio di amministrazione in base ai criteri stabiliti dall’Assemblea, in rapporto al valore della produzione annua;
 
c) qualora non assicuri le produzioni, un contributo associativo annuale destinato alla copertura delle spese di funzionamento del Consorzio, determinato dal consiglio di amministrazione in base ai criteri stabiliti dall’Assemblea;
 
d) eventuali altri contributi deliberati dall’assemblea.
 
Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono rimborsabili.
 
I contributi sono versati nei termini e secondo le modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione.
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ARTICOLO 8

 
SUCCESSIONE
 
La morte del socio estingue di norma il rapporto associativo; i rapporti posti in essere continuano fino alla rispettiva scadenza del periodo per il quale sono stati impegnati i contributi; nel caso di morte di un socio, il rapporto associativo può continuare con gli eredi, a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione. Gli eredi debbono dare comunicazione di voler la prosecuzione del rapporto e designare il loro rappresentante entro il termine di 120 giorni.
 
Tale particolare riconoscimento agli eredi cessa con l'avvenuta divisione ereditaria.
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ARTICOLO 9

 
RECESSO
 
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
 
a) Che abbia perduto i requisiti che possedeva all'atto dell'ammissione;
 
b) Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 
c) per dichiarazione volontaria, da comunicarsi in forma scritta con raccomandata a/r o posta certificata al consiglio di amministrazione.
 
Il socio receduto è obbligato all’adempimento degli obblighi assunti prima della cessazione del rapporto ed è tenuto a versare i contributi deliberati dal consiglio di amministrazione in relazione agli impegni assunti dall’associazione, in particolar modo per l’anticipazione di contributi pubblici o la partecipazione a iniziative mutualistiche.
 
In tutti i casi sopra descritti la quota d'ammissione è intrasmissibile.
 
Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito al recesso e all’adempimento degli obblighi conseguenti. Il recesso ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione della predetta delibera e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata dal socio.


 
 
ARTICOLO 10

 
ESCLUSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
 
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio:
 
a) Che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili;
 
b) Che con l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta, reca danno morale o materiale al Consiglio;
 
c) Che non ha assicurato il prodotto negli ultimi tre anni;
 
d) Che abbia perduto i requisiti che possedeva all'atto dell'ammissione.
 
Il socio può essere dichiarato decaduto nei casi in cui risulti moroso nei pagamenti per i crediti vantati dal Consorzio nei suoi confronti, per almeno 16 mesi a decorrere dalla data di maturazione del credito, previa messa in mora da parte del Consorzio stesso mediante raccomandata a mani, raccomandata A/R o PEC.
 
Il consiglio di amministrazione prende atto della cessazione del rapporto associativo ed adotta gli atti conseguenti in caso di morte del socio, persona fisica, cui non succedano eredi e di scioglimento di società o persone giuridiche in mancanza di subentro di altri enti.
 
La delibera di esclusione o di decadenza deve essere comunicata per iscritto all’interessato entro dieci giorni dall’adozione della stessa da parte del consiglio di amministrazione.
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TITOLO III
Regolamento

 
ARTICOLO 11

 
Il regolamento interno, da approvarsi dall'Assemblea a norma dell'art. 18, stabilirà le norme per l'esplicazione dell'attività del Consorzio e potrà altresì determinare le penalità in caso di inadempienze da parte dei soci.
 
L’assemblea approva uno o più regolamenti per disciplinare le seguenti materie:
 
a) sanzioni a carico dei soci;
 
b) elezioni e organizzazione delle assemblee elettive, per quanto non disciplinato dal presente statuto;
 
c) funzionamento dei fondi mutualistici.
 


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TITOLO IV
Patrimonio - Esercizio Sociale - Bilancio

 
ARTICOLO 12

 
ENTRATE E PATRIMONIO
 
1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
 
a) contributi di ammissione;
 
b) contributi annuali di funzionamento;
 
c) eventuali contributi pubblici;
 
d) altri contributi.
 
2. Il patrimonio del Consorzio è costituito da:
 
a) un Fondo di dotazione costituito dalle somme all’uopo destinate dall’assemblea;
 
b) eventuali avanzi di gestione;
 
c) beni mobili ed immobili e valori che per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell’associazione;
 
d) riserva ordinaria ed eventuali riserve straordinarie;
 
e) eventuali fondi per iniziative mutualistiche.
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ARTICOLO 13
 

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
 
Il Consorzio redige il bilancio e tiene la contabilità separata per contributi associativi e pubblici nonché per le iniziative mutualistiche, ed è tenuta secondo le modalità ed i principi civilistici vigenti, salve le disposizioni delle norme di settore. Il Consiglio di Amministrazione predispone eventuali bilanci preventivi accompagnandoli con una relazione illustrativa dell'attività da svolgere per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 3.
 
Alla fine di ciascuno esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione di una relazione illustrante l'attività svolta durante l'esercizio, con particolare riguardo all'aspetto tecnico e del Bilancio Consuntivo da sottoporre, unitamente alla relazione scritta dell'organo di controllo, all'Assemblea dei soci.
 

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ARTICOLO 14

 
AVANZI DI GESTIONE - RISERVE
 
Gli avanzi netti di gestione non sono ripartibili fra i consorziati. Le riserve, ordinarie e straordinarie, ed il patrimonio sociale dell’ente sono indivisibili.
 
Il Consiglio di Amministrazione ne potrà destinare una parte non superiore al 50% per iniziative di carattere mutualistico o per il miglioramento delle strutture tecniche del Consorzio, purché si tratti di avanzi netti di gestione riferiti alla gestione separata.
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TITOLO V
Organi Sociali

 
ARTICOLO 15
 
Sono organi del Consorzio:
 
a) L'Assemblea Generale dei consorziati;
 
b) Il Consiglio di Amministrazione;
 
d) il Comitato Esecutivo, se costituito;
 
e) Il Presidente;
 
f) L'Organo di Controllo;
 
g) Il Collegio dei Probiviri.
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ARTICOLO 16

 
ASSEMBLEA GENERALE
 
L'Assemblea è costituita dai consorziati che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e sono in regola con i versamenti delle quote e dei contributi associativi al 31.12 dell'anno precedente.
 
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggere presso la Sede del Consorzio o da comunicarsi, a ciascun socio, con uno dei seguenti metodi:
 
1) lettera ordinaria;
 
2) in forma telematica, ad esempio mediante sms, mail certificata (PEC);
 
3) Pubblicazione sul sito del Consorzio;
 
4) pubblicazione su almeno un quotidiano locale;
 
almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
 
L'avviso deve indicare la data, il luogo, l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
 
In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti e rappresentati tutti i consorziati con diritto di voto e siano presenti, altresì, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi.

 

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ARTICOLO 17

 
DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
 
1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un quinto dei consorziati.
 
2. L’assemblea può tenersi anche per audio/video conferenza, a condizione che:
 
- sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
 
- regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.
 
3. Nel caso in cui l’adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare all’assemblea anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell’avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.
 
4. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
 
5. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta.
 
6. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.
 
7. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza o impedimento, da un vice presidente o da un consigliere delegato dal presidente.
 
8. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, che potrà avvenire con non meno di ventiquattro ore di intervallo dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
 
9. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, l’assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
 
10. Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente, e dal segretario, che può anche essere non socio, nominato dal presidente, e nel caso di votazioni a scrutinio segreto anche da due scrutatori. Quelle dell’assemblea di modifica dello statuto devono risultare da verbale redatto da un notaio.
 
11. Le deliberazioni dell’assemblea sono vincolanti per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
 
 

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ARTICOLO 18

 
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
 
È di competenza dell'Assemblea ordinaria:
 
a) Approvare il bilancio consuntivo e, se previsto nel regolamento di cui al precedente art. 11, il bilancio preventivo.
 
I bilanci preventivi e consuntivi saranno posti a disposizione dei consorziati almeno 10 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, presso la sede del Consorzio.
 
Gli eventuali bilanci preventivi dovranno essere accompagnati da una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, circa il programma da svolgere per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 3;
 
b) Nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e stabilire la costituzione del comitato esecutivo;
 
c) determinare gli emolumenti per i membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del presidente;
 
d) nominare il Collegio Sindacale, determinando per questi ultimi gli emolumenti, ed eleggendone il presidente;
 
e) nominare i membri del Collegio dei Probiviri, eleggendone il presidente;
 
f) Determinare la quota di ammissione, la quota annua non inferiore a euro 15,00 (quindici/00), nonché il contributo obbligatorio a carico degli associati, nella misura stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci;
 
g) Deliberare le forme di difesa attiva e/o passiva e/o di intervento da adottarsi anche mediante l'istituzione di appositi fondi mutualistici per l'attuazione dello scopo sociale;
 
h) deliberare la costituzione di fondi di mutualità o la partecipazione ad iniziative mutualistiche;
 
i) Deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto o ad essi sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
 
l) Approvare il regolamento di cui all'art. 11.
 
È di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare le modificazioni dello statuto consortile.
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ARTICOLO 19

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da dodici membri nominati dall'Assemblea e scelti fra i consorziati.
 
Qualora nell'Assemblea siano votate più liste, i seggi del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti, nella misura dei due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alla lista che segue nell'ordine dei voti riportati.
 
Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, subentrano i primi degli esclusi dalla lista di appartenenza che restano in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione in carica.
 
Nella prima riunione che ha luogo dopo l'Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e uno o più Vice presidenti scegliendolo fra i propri componenti.
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ARTICOLO 20

 
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri o dal Collegio Sindacale.
 
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza o mediante strumenti informatici atti allo scopo (ad esempio e-mail o sms), da inviarsi almeno tre giorni prima. In casi di urgenza, la convocazione può essere eseguita a mezzo telegramma, e-mail o sms, da spedirsi almeno un giorno prima.
 
Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica.
 
È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano anche per audio/video conferenza, a condizione che:
 
- sia consentito al presidente del consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei consiglieri oggetto di verbalizzazione;
 
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.
 
Nel caso in cui l’adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare al consiglio di amministrazione anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell’avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.
 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, per alzata di mano.
 
Nelle votazioni, in caso di parità, la proposta si intende respinta.
 
Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive, è considerato dimissionario.
 

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ARTICOLO 21

 
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 
Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che comunque rientrino negli scopi consortili, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'Assemblea.
 
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del personale fissandone le mansioni e le retribuzioni.
                                                                                                                                                                                               
                                                                 
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                                               ARTICOLO 22

 
COMITATO ESECUTIVO
 
1. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, specificandone i poteri, al comitato esecutivo, composto dal presidente e da un numero di consiglieri compreso tra due e cinque, inclusi i vicepresidenti.
 
Il consiglio di amministrazione potrà provvedere alla nomina del comitato esecutivo solo con l'autorizzazione preventiva dell'assemblea dei consorziati.
 
2. Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente e da questi convocato quando lo ritenga necessario.
 
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
 
4. Le deliberazioni devono essere annotate con le stesse modalità stabilite per la tenuta del libro verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella riunione successiva.
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ARTICOLO 23
 

PRESIDENTE
 
Il Presidente presiede l'Assemblea dei consorziati e ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale. Egli ha la facoltà di transigere e di conciliare, di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a quanto altro occorra per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
 
Spetta al Presidente promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa di qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori alle liti.
 
Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza, da altro consigliere delegato dal Presidente.
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ARTICOLO 24

ORGANO DI CONTROLLO
 
1. L’organo di controllo, costituito dal collegio sindacale, in base alle norme vigenti, è costituito da tre membri effettivi eletti dall’assemblea che nomina altresì i due membri supplenti. Dei membri effettivi fanno parte i membri di diritto, qualora previsto dalle norme vigenti. In mancanza della nomina dei membri di diritto, i componenti del collegio sono eletti dall’assemblea e restano in carica fino alla nomina dei membri di diritto.
 
2. Il presidente del collegio sindacale è eletto dall’assemblea fra soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 2397 c.c.
 
3. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
 
4. In caso di cessazione dalla carica di un sindaco subentra il supplente più anziano di età. L’assemblea successiva provvede alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio. Il mandato dei sindaci così eletti scade con quello degli altri in carica. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere tempestivamente convocata l’assemblea per l’integrazione del collegio.
 
5. L'emolumento dei Sindaci viene fissato dall'Assemblea al momento della loro nomina.
 
6. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento. Gli accertamenti eseguiti devono essere registrati in apposito libro.
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ARTICOLO 25

 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
 
1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre persone elette dall'Assemblea anche al di fuori degli iscritti al Consorzio.
 
2. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
 
3. In caso di cessazione di uno dei membri nel corso dell’esercizio sociale, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un membro provvisorio fino alla successiva assemblea.
 
4. L’eventuale compenso è determinato dall’assemblea, tenuto conto dell’attività svolta durante l’esercizio sociale.
 
5. Al collegio dei probiviri compete l’interpretazione dello statuto nonché la risoluzione in via amichevole delle controversie che dovessero insorgere tra soci ovvero tra questi ed il Consorzio o uno o più dei suoi organi.
 
6. Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto a mezzo lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia, salvo i casi in cui è previsto un termine più breve. Il collegio dei probiviri decide secondo equità, previo esperimento del tentativo di conciliazione.
 
7. Il consiglio di amministrazione e il direttore sono tenuti a fornire al collegio dei probiviri le informazioni ed i chiarimenti richiesti.
 
8. Il socio potrà demandare le questioni controverse all'arbitro unico di cui al successivo art. 26 solo dopo che, a seguito di ricorso al collegio dei probiviri, questo abbia adottato la relativa decisione.
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ARTICOLO 26

 
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
 
1. Le eventuali controversie fra i soci o fra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, sono devolute alla competenza esclusiva di un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede il Consorzio, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
 
Nel caso in cui il predetto Presidente non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del competente Tribunale individuato con riferimento al luogo in cui ha sede il Consorzio.
 
2. Il termine perentorio per ricorrere al collegio arbitrale è di trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di lite.
 
3. L’arbitrato ha sede a Oristano. L'arbitro decide entro 120 giorni dalla propria costituzione, ritualmente, secondo diritto e nel rispetto delle regole di procedura, ai sensi degli articoli 809 e ss. del codice di procedura civile.
 
4. Il compenso dell'arbitro e delle spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.
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TITOLO VI
 
Riscossione dei contributi consortili - Servizio di
 
ricevitoria e tesoreria - Ruoli consortili

 
ARTICOLO 27

 
RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
 
L’assemblea stabilisce le modalità di riscossione dei contributi consortili e delle somme destinate alla copertura assicurativa, che può aver luogo anche in due o più soluzioni. Entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell’ammontare dovuto, il socio può proporre opposizione al consiglio di amministrazione, il quale decide entro i successivi 10 giorni, trascorsi i quali, comunque, il ricorso si intende respinto e si può procedere alla riscossione.
 
Può essere eseguita direttamente dal Consorzio o tramite l'Ente di esazione territorialmente competente mediante ruolo, in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.
 
Gli esattori delle imposte dirette sono retribuiti ad aggio che non potrà superare quello stabilito per la riscossione delle imposte dirette.
 
Il servizio di ricevitoria - tesoreria del Consorzio è affidato ad un Istituto di Credito.
 

ARTICOLO 28

 
I ruoli annuali dei contributi sono resi esecutivi da una delibera del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di riscossione esattoriale essi sono successivamente pubblicati negli albi pretori dei Comuni interessati e consegnati a cura del segretario all'esattore del Consorzio nei modi e termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette. Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere al Consiglio di Amministrazione per fare correggere gli eventuali errori materiali; il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro quaranta giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando la propria decisione motivata all'interessato. In mancanza di ciò, il reclamo non sospende la riscossione del contributo, ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.
 

ARTICOLO 29
 
Il ricevitore - tesoriere dà esecuzione ai mandati di pagamento.
 
Alla fine dell'esercizio il ricevitore - tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e firmare, se conforme alle scritture, il conto della sua gestione.

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ARTICOLO 30

 
RINVIO A NORME DI LEGGE
 
Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto e dal regolamento, valgono le norme di legge.
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REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSORZIO DI DIFESA

 
 
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 
 
Art.1
 
A mente dell’art.17 dello statuto, l’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggersi nell’albo, istituito presso le sedi del consorzio e da comunicarsi a ciascun socio, almeno 10 giorni prima dell’adunanza, con uno o più dei seguenti metodi:
 
1)   lettera ordinaria;
 
2)   in forma telematica, come ad esempio sms, mail certificata (PEC);
 
3)   Pubblicazione sul sito del Consorzio;
 
4)   mediante pubblicazione su almeno un quotidiano locale.
   
 
Art.2
 
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora, e dell’ordine del giorno.
 
Nello stesso avviso dovrà essere indicata la data per l’eventuale seconda convocazione.
 
 
Art.3
 
Per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei Probiviri, possono essere presentate liste sottoscritte da almeno 20 soci dei soci aventi diritto al voto e contenere la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati.
 
Le liste debbono essere presentate non più tardi di cinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione.
 
 
Art.4
 
Le liste debbono indicare nome, cognome e domicilio di ciascun candidato.
 
 
Art.5
 
Qualora nell’Assemblea siano votate più liste, i seggi del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti nella misura di due terzi alla lista che ha riportato più voti ed il restante terzo alla lista che segue nell’ordine dei voti riportati.
 
 
Art.6
 
In caso di presentazione di più liste, il socio potrà indicare la sua preferenza a candidati fino a due terzi dei consiglieri da eleggere.
 
In mancanza della indicazione di preferenza, si considerano eletti i primi candidati segnati nella lista fino alla concorrenza dei due terzi e rispettivamente del restante terzo da eleggere.
 
 
Art.7
 
Il seggio elettorale è presieduto dal presidente del Consorzio o da un suo delegato, il quale nominerà un segretario che potrà anche essere un non socio, e si farà assistere da due o più scrutatori, scelti possibilmente tra i presentatori di liste.
 
 
Art.8
 
Eventuali reclami contro le liste debbono essere presentati al Presidente del seggio prima dell’inizio delle operazioni di voto. Il seggio elettorale deciderà seduta stante, a maggioranza di voti, in ordine ai reclami presentati.
 
 
Art.9
 
Sono ammessi al voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.
 
Ciascun socio avente diritto al voto può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.
 
Un socio non può rappresentare più di altri due soci oltre alle ragioni proprie.
 
 
Art.10
 
Sono eleggibili alla carica di amministratori tutti i soci iscritti al Consorzio da almeno tre anni e che nello stesso periodo non risultino essere stati morosi relativamente al pagamento di tutte le quote consortili dovute. È eleggibile alla carica di Presidente il socio che abbia maturato almeno un mandato in qualità di Consigliere.
 
 
Art. 11
 
Il seggio elettorale decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse sorgere in merito alla votazione ed alle relative operazioni. Il segretario ha voto consultivo.
 
 
Art. 12
 
Quando sia riconosciuta nulla la nomina di qualche consigliere oppure se qualche consigliere validamente eletto comunica espressamente di rinunciare alla carica, resta eletto il candidato della stessa lista che segue nel numero di voti riportati.
 
L’esito delle votazioni è pubblicato nell’albo del Consorzio e contemporaneamente comunicato agli eletti.
 
 
Art.13
 
Se i contributi deliberati dall’Assemblea a favore della Gestione Separata e quelli provenienti dallo Stato, dalla Provincia e da eventuali altri Enti pubblici, non risulteranno sufficienti a coprire tutte le spese relative alle forme di difesa e di intervento deliberati dall’Assemblea, la differenza sarà ripartita fra i soci in proporzione al valore dei prodotti denunciati.
 
Se viceversa risulteranno superiori, la maggior somma non potrà essere destinata a scopi diversi da quelli indicati dal D.Lgs n.102/2004 e successive modificazioni.
 
 
 
Art.14
 
I terzi non possono far valere alcun diritto sulla dotazione finanziaria della Gestione Separata per le obbligazioni assunte dal Consorzio nell’esercizio di attività diverse da quelle inerenti alle utilizzazioni della gestione medesima.
 
 
Consulenza Tecnica

 
Art.15
 
Per le attività connesse con le forme di assistenza tecnica di cui all’art.3 dello statuto, il consorzio si avvarrà o potrà avvalersi dell’opera di un direttore tecnico e di eventuali altri collaboratori, anche in forma non continuativa e senza rapporto di dipendenza diretta, purché di riconosciuta preparazione ed esperienza.
 
 
Art.16
 
Le forme di assistenza tecnica saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto dei suggerimenti e dei desideri manifestati dalla assemblea generale dei soci.
 
 
 
Inosservanza degli adempimenti statuari
 

Art.17
 
La garanzia del pagamento da parte dei soci della quota di loro spettanza relativa alle polizze assicurative agevolate è ritenuta necessaria ai fini dell’accesso all’agevolazione pubblica. Al Consorzio di Difesa non può spettare il contributo pubblico per la parte delle suddette polizze per le quali il socio non abbia ottemperato al pagamento della propria quota.
 
 
Art.18
 
In caso di danno da eventi atmosferici avversi alle colture assicurate, i soci che, al momento della presentazione dell’istanza di contributo a saldo da parte del Consorzio di Difesa, risultino insolventi relativamente al pagamento delle quote di loro spettanza, non hanno diritto a percepire l’indennizzo dei danni da parte della Compagnia assicuratrice.
   
 
Art.19
 
I soci che, al momento della presentazione dell’istanza di contributo a saldo da parte del Consorzio di Difesa, risultino insolventi relativamente al pagamento delle quote di loro spettanza dovranno corrispondere al Consorzio di Difesa l’intero premio pagato dal Consorzio stesso alla Compagnia assicuratrice.
 
 
 
Art.20
 
Il socio che sottoscrive coperture assicurative agevolate è obbligato alla corresponsione del premio dovuto alla Compagnia assicuratrice nella sua interezza salvo quanto erogato dalla Pubblica Amministrazione a titolo di contributo. Pertanto, in caso di insufficienza degli stanziamenti pubblici rispetto alla quota di premio agevolato a carico dell’Amministrazione, esso è tenuto a corrispondere al Consorzio di Difesa la residua parte di premio fino alla concorrenza dell’importo pagato dal Consorzio medesimo alla Compagnia assicuratrice.
 
 
Art.21
 
In caso di inosservanza delle norme previste dallo Statuto ed in particolare dagli artt. 5 (punti 1 e 2) e 12 si applicheranno le seguenti sanzioni:
 
a.  Periodo di morosità inferiore ai 3 mesi: applicazione di una penale pari al tasso di interesse passivo indicato nella convenzione tra la Banca e lo scrivente Condifesa da calcolarsi sulla somma dovuta. La penale così calcolata non potrà essere inferiore a Euro 100,00 (cento/00). In aggiunta alla penale verranno applicati gli interessi legali al tasso minimo applicabile consentito dalla legge
 
b.  Periodo di morosità compreso tra 3 mesi e 1 anno: applicazione di una penale pari al tasso di interesse passivo indicato nella convenzione tra la Banca e lo scrivente Condifesa da calcolarsi sulla somma dovuta. La penale così calcolata non potrà essere inferiore a Euro 150,00 (centocinquanta/00) In aggiunta alla penale verranno applicati gli interessi legali al tasso minimo applicabile consentito dalla legge.
 
c.     Periodo di morosità superiore all’anno: applicazione di una penale pari al tasso di interesse passivo indicato nella convenzione tra la Banca e lo scrivente Condifesa da calcolarsi sulla somma dovuta. La penale così calcolata non potrà essere inferiore a Euro 200,00 (duecento/00) In aggiunta alla penale verranno applicati gli interessi legali al tasso minimo applicabile consentito dalla legge e verranno sospesi i diritti consortili
 
Art.22
 
Lo stato di morosità scatta automaticamente alla data di scadenza del pagamento delle somme dovute e dovrà essere comunicato all’interessato, mezzo raccomandata A/R, mail PEC o altre forme telematiche, a decorrere dai 60 giorni da detta data.
   
 
Art.23
 
Qualora un Consorziato non ritenesse giustificati i provvedimenti presi a suo carico dal Consiglio di Amministrazione potrà ricorrere all’Assemblea dei soci presentando istanza al Consorzio tramite raccomandata A/R entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di morosità.
 
 
 
Scelta delle Compagnie di Assicurazione
 
 
Art.24
 
Al fine di garantire le migliori condizioni contrattuali a favore dei propri soci, il Consorzio di Difesa, nell’individuazione dei contraenti ai quali affidare il servizio relativo all’assicurazione agricola agevolata, deve procedere all’adozione di procedure trasparenti nell’individuazione del contraente garantendo il più ampio coinvolgimento delle principali Compagnie Assicuratrici operanti in Italia autorizzate, a norma di legge, ad operare nel ramo danni.
 
 
Art.25
 Fermo il disposto dell’art.19, spetta al Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Difesa la scelta della procedura più idonea a garantire i principi di trasparenza e adeguatezza delle condizioni contrattuali.
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